RED - Radio Equipment Directive 2014-53-EU

La RED è la nuova direttiva che regola le norme per le apparecchiature radio e che sostituisce la direttiva R&TTE 1999/5/EC.

La RED cos'è, dove e quando si applica

La RED ha l'intento di meglio disciplinare lo spettro radio, assicurandosi che gli apparati in grado di trasmettere utilizzino lo spettro in modo efficace ed evitando che emettano interferenze dannose. Parallelamente gli apparati in grado di ricevere devono assicurare una migliore resistenza alle interferenze dannose.

Si applica a:

La RED si applica ai prodotti elettrici od elettronici in grado di ricevere e trasmettere intenzionalmente onde radio ai fini di radiocomunicazione, radiodeterminazione o quelli che devono essere completati con un accessorio (es.antenna) per poter emettere.

La RED include:

Gli apparati che erano regolamentati dalla R&TTE 1999/5/EC (nella nautica VHF marini, AIS, PLB etc) ed inoltre si amplia anche verso queste due categorie di apparati:

  1. Apparecchi di radiodeterminazione quale un GPS, un radar etc.
  2. Apparecchi per la ricezione di emittenti radio e TV, quale una semplice radio FM,/AM od una TV.

La RED esclude:

  1. L'equipaggiamento marittimo descritto nella direttiva 96/98/CE, in pratica le apparecchiature GMDSS soggette al Wheelmark.
  2. Altre categorie minori come le apparecchiature su aeromobili civili, quelle per le attività relative alla sicurezza dello Stato e quelle utilizzate dai radioamatori.

Entrata in vigore:

La RED entra pienamente in vigore a partire dal 13/06/2017 per gli apparati rientranti nella direttiva ed immessi sul mercato a partire da questa data.

Le incombenze per la RED

La RED descrive le incombenze per il produttore, l'importatore UE, il distributore (qualsiasi operatore che vende il prodotto), l'installatore, l'utilizzatore professionale ed il semplice utente.

Il produttore o l'importatore UE deve provvedere per:

  1. Un manuale tecnico.
  2. Dichiarazione di Confomità.
  3. Istruzioni per l'uso in sicurezza.
  4. La marchiatura CE.

La direttiva 2014/53/EU descrive chiaramente come devono essere espletati tali adempimenti.

Il distributore, il grossista, il rivenditore o l'installatore prima di mettere a disposizione del mercato l'apparecchiatura, deve assicurarsi che:

  1. Il produttore o l'importatore abbia provveduto a tutti i suoi adempimenti.
  2. Deve segnalare eventuali rischi nell'uso dell'apparato al produttore o all'importatore ed alle autorità.
  3. Devono immagazzinare o trasportare il prodotto facendo attenzione a non mettere a rischio la sua conformità.
  4. Devono essere anch'essi a disposizione delle autorità per fornire tutte le informazioni necessarie e documentazione anche 10 anni dopo la sua ultima commercializzazione.

L'utilizzatore deve:

Porre attenzione ed attenersi alle istruzioni per l'uso in sicurezza. Deve assicurarsi che l'apparecchiatura sia correttamente installata e sottoposta a corretta manutenzione (quindi deve rispettare anche eventuali scadenze dell'apparato o delle sue parti). Non deve apportare alcuna modifica che possa comportare una qualsiasi mancanza di conformità.

Le sanzioni

Sono previste sanzioni fino a 132.316,00 Euro a seconda dell'operatore economico e del tipo di infrazione. Sono invece limitate ad un massimo di 1.984,00 Euro quelle previste per l'utilizzatore.

Dove attingere per ulteriori informazioni

Questo articolo è stato volutamente sintetizzato per essere una guida od un primo approccio per la comprensione della RED, ma è assolutamente incompleto e troppo limitativo. Suggeriamo di partire dallo schema di decreto di attuazione, di cui trovate il link tra le pagine correlate che ci sembra davvero ben realizzato e comprensibile.